Corriere dell’economia n. 1/2025
Nel Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
La legge di bilancio prevede un intervento di circa 30 miliardi di euro, destinato principalmente alla riduzione strutturale del cuneo fiscale per i redditi fino a 40.000 euro e alla riforma delle aliquote IRPEF, che diventano definitivamente tre. Tali misure, pensate per i prossimi cinque anni, mirano a sostenere i redditi medio-bassi contro l’inflazione.
Riduzione del cuneo fiscale e riforma IRPEF (Art. 1, commi 2-9)
La riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre, già introdotta in via transitoria per il 2024, diventa strutturale. Le nuove aliquote applicabili al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, sono:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
Inoltre, la detrazione per redditi fino a 15.000 euro viene incrementata a 1.955 euro, con adeguamenti per valutare la spettanza del trattamento integrativo di 1.200 euro per i redditi sotto tale soglia.
Il taglio del cuneo fiscale, da misura previdenziale, assume carattere fiscale. Per i redditi fino a 20.000 euro, è prevista un’indennità esentasse, calcolata in base al reddito, mentre per i redditi da 20.000 a 40.000 euro viene introdotto un sistema di detrazioni fiscali decrescenti.
Limiti per le detrazioni ai redditi elevati (Art. 1, comma 10)
Per i redditi complessivi superiori a 75.000 euro, le detrazioni fiscali sono calcolate considerando un limite massimo di 14.000 euro per redditi fino a 100.000 euro e di 8.000 euro per redditi superiori, con un coefficiente variabile in base al numero di figli. Spese sanitarie, investimenti in start-up e PMI innovative, e oneri relativi a mutui contratti entro il 31 dicembre 2024 restano esclusi dal calcolo.
Detrazioni per familiari a carico (Art. 1, comma 11)
Riviste le detrazioni per familiari a carico:
- 950 euro per ciascun figlio di età tra 21 e 30 anni o con disabilità accertata;
- 750 euro, pro quota, per ciascun ascendente convivente.
Le detrazioni non spettano per familiari residenti all’estero in Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.
Regime forfettario (Art. 1, comma 13)
La soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilati per l’accesso al regime forfettario viene innalzata da 30.000 a 35.000 euro.
Riforma della tassazione delle auto aziendali (Art. 1, comma 48)
Dal 1° gennaio 2025, viene ridefinito il regime fiscale per le auto aziendali, con percentuali di tassazione ridotte per veicoli a basso impatto ambientale:
- 50% per veicoli convenzionali;
- 10% per veicoli elettrici;
- 20% per veicoli ibridi plug-in.
Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza (Art. 1, commi 81-86)
Dal 2025, il rimborso fiscale per spese di trasferta sarà concesso solo se effettuato tramite strumenti tracciabili (carte di credito, app digitali, assegni). La mancata tracciabilità implica rilevanza fiscale e previdenziale delle spese e la loro non deducibilità ai fini IRES e IRAP.
Smart working per frontalieri (Art. 1, commi 97-98)
In attesa della ratifica del Protocollo tra Italia e Svizzera del 2020, i frontalieri potranno svolgere fino al 25% del lavoro in telelavoro nel proprio Stato di residenza senza perdere lo status di lavoratori frontalieri.
Potenziamento dell’organico INL (Art. 1, comma 158)
Previsto un incremento di 250 unità del personale ispettivo con assunzioni a tempo indeterminato nel biennio 2025-2026, in aggiunta alle 250 già programmate.
Incentivi per la prosecuzione dell’attività lavorativa (Art. 1, comma 161)
I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025 possono rinunciare all’accredito contributivo, ottenendo in busta paga la quota di contributi che sarebbe stata a carico del datore di lavoro.
Maggiorazione del montante contributivo INPS (art. 1, commi 169-170)
La Legge di Bilancio prevede, a favore dei soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato. Ciò è reso possibile mediante l’applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica, non superiore al 2%. Tale incremento può essere applicato solo al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni. La quota di trattamento derivante da tale opzione è deducibile al 50% e non rileva per il raggiungimento degli importi soglia richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata nel sistema contributivo integrale.
Nuovo requisito contributivo per la NASpI (art. 1, comma 171)
A partire dal 1° gennaio 2025, viene introdotto un ulteriore requisito contributivo per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI. Tale requisito si applica ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione volontaria, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, escluse le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità. Il requisito di 13 settimane di contributi, già previsto per l’accesso alla NASpI, dovrà essere maturato nel periodo intercorrente tra la cessazione volontaria e l’evento di disoccupazione involontaria. Questo requisito mira a contrastare abusi, quali assunzioni compiacenti seguite da licenziamenti strategici per ottenere il beneficio.
Opzione donna (art. 1, comma 173)
È confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato Opzione Donna per le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica di 61 anni. Restano validi i requisiti ulteriori già previsti dalla normativa vigente.
Quota 103 (art. 1, comma 174)
Il regime di pensionamento anticipato Quota 103 è prorogato per i lavoratori che maturano, entro il 2025, un’età minima di 62 anni e almeno 41 anni di contributi. L’accesso al trattamento pensionistico è subordinato a un periodo di attesa di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti (3 mesi per requisiti maturati nel 2023).
APE Sociale (art. 1, comma 175)
Per l’anno 2025, viene estesa la possibilità di accedere all’APE Sociale a soggetti con almeno 63 anni e 5 mesi di età che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiari con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, o impiegati in lavori usuranti. Tale misura rimane valida fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Pensioni minime (art. 1, comma 177)
In aggiunta alla disciplina ordinaria sulla perequazione automatica, per i trattamenti pensionistici minimi viene previsto un incremento temporaneo. Tale incremento è pari al 2,2% per il 2025 e all’1,3% per il 2026, applicabile ai trattamenti pari o inferiori al minimo del regime generale INPS.
Pensione di vecchiaia lavoratrici madri (Art. 1, comma 179)
Il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per la pensione in relazione ad ogni figlio, con riferimento alle lavoratrici madri che rientrano nel sistema contributivo integrale, viene innalzato da dodici a sedici mesi in caso di 4 o più figli, mentre resta ferma l’entità della riduzione per ogni figlio, pari a quattro mesi, in entrambi i casi, indipendentemente dall’effettiva assenza dal lavoro al momento della maternità.
Previdenza complementare e pensione anticipata (Art. 1, commi 181-185)
È confermata la possibilità, per i lavoratori interamente contributivi, di integrare il trattamento pensionistico utilizzando la rendita derivante dalla previdenza complementare per raggiungere l’importo minimo richiesto, pari a tre volte l’assegno sociale. Dal 2025, per accedere a tale canale di pensionamento saranno necessari 25 anni di contributi, mentre dal 2030 il requisito sarà innalzato a 30 anni. La rendita viene calcolata trasformando il montante accumulato nella previdenza complementare, applicando i coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento. Le forme di previdenza complementare forniranno una proiezione certificata del valore della rendita mensile, basata sugli schemi di erogazione adottati.
Riduzione contributiva per artigiani e commercianti (Art. 1, comma 186)
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome di artigiani e commercianti possono beneficiare di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi. L’agevolazione è estesa ai collaboratori familiari e si applica esclusivamente alle attività avviate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Tale riduzione, alternativa ad altre misure contributive, rientra nel regime degli aiuti de minimis e non richiede l’autorizzazione preventiva della Commissione europea.
Trattamento di disoccupazione per i rimpatriati (Art. 1, comma 187)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, non saranno più applicabili le disposizioni della legge 25 luglio 1975, n. 402, relative al trattamento ordinario di disoccupazione per lavoratori italiani rimpatriati o frontalieri licenziati o non riassunti all’estero.
Proroghe degli ammortizzatori sociali (Art. 1, commi 188-197)
Sono stanziati 400 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione, per prorogare misure di sostegno al reddito nel 2025. Le risorse sono così ripartite:
- 30 milioni di euro per l’indennità onnicomprensiva di 30 euro giornalieri destinata ai lavoratori del settore della pesca coinvolti nei periodi di fermo (comma 188);
- 70 milioni di euro per CIGS e mobilità in deroga, fino a 12 mesi, per lavoratori di imprese in aree di crisi industriale complessa (comma 189);
- 100 milioni di euro per la CIGS destinata alle imprese che cessano l’attività, per gestire esuberi, fino a 12 mesi (commi 190-191);
- 19 milioni di euro per i lavoratori delle imprese del gruppo Ilva (comma 192);
- 100 milioni di euro per CIGS per riorganizzazioni, crisi aziendali o contratti di solidarietà nel triennio 2025-2027 (comma 193);
- 20 milioni di euro per il sostegno ai lavoratori del settore dei call center esclusi dalla CIGS (comma 195);
- 63,3 milioni di euro per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti in piani di riorganizzazione, con accesso alla CIGS fino al 31 dicembre 2025 (comma 196).
Infine, sono autorizzate risorse nell’ambito del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) per finanziare iniziative di formazione rivolte a lavoratori disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali o soggetti vulnerabili, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (comma 197).
Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro (Art. 1, comma 198)
L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) subiscono un ampliamento delle prestazioni e dei beneficiari. Per l’ADI viene incrementato il valore massimo dell’ISEE e il limite del reddito familiare necessario per l’accesso. Quanto al SFL, destinato agli “occupabili”, è prevista la possibilità di proroga della misura per un ulteriore anno.
Sistema duale e apprendistato (Art. 1, comma 199)
Le risorse destinate al sistema duale vengono aumentate di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a partire dal 2027. I finanziamenti riguardano i percorsi formativi per l’apprendistato finalizzati al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore. Sono inclusi anche i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (c.d. alternanza scuola-lavoro).
Fondo vittime di gravi infortuni sul lavoro (Art. 1, comma 200)
La Legge di bilancio prevede un incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il fondo sarà aumentato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Esso mira a supportare i familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, comprese le situazioni in cui le vittime non risultino coperte dall’assicurazione INAIL.
Bonus nuove nascite (Art. 1, commi 206-208)
Per incentivare la natalità e sostenere le relative spese, viene introdotto un bonus una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. L’importo, erogato dall’INPS previa domanda, è subordinato al possesso di un ISEE del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro. Restano in vigore le condizioni di residenza in Italia e il rispetto dei requisiti di cittadinanza o permesso di soggiorno stabiliti dalla normativa vigente.
Congedi parentali (Art. 1, commi 217-218)
Al fine di supportare le famiglie con figli minori, viene rafforzata la disciplina dei congedi parentali attraverso i seguenti interventi:
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dal 1° gennaio 2024, è prevista, dal 2025, un’indennità pari all’80% della retribuzione per il secondo mese di congedo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, in sostituzione del 60% attualmente previsto.
- per chi termina il congedo di maternità o paternità dal 1° gennaio 2025, sarà riconosciuta, sempre dal 2025, un’indennità pari all’80% della retribuzione per un ulteriore mese, entro il medesimo periodo di sei anni dalla nascita del bambino.
Le disposizioni si applicano a coloro che completano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 per il primo intervento e al 31 dicembre 2024 per il secondo.
Decontribuzione lavoratrici madri (Art. 1, commi 219-220)
In ambito previdenziale, la misura di decontribuzione attualmente prevista per le lavoratrici madri dipendenti viene estesa anche alle lavoratrici autonome. Queste ultime devono percepire almeno uno tra i seguenti redditi: redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, o redditi da partecipazione, ed essere escluse dal regime forfetario. La decontribuzione si applica fino al compimento dei dieci anni del figlio minore e, a partire dal 2027, sarà estesa fino al raggiungimento della maggiore età nei casi di nuclei familiari con tre o più figli. L’importo dell’esonero sarà stabilito tramite decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per le autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS o alla gestione separata, l’esonero contributivo parziale sarà calcolato in base al reddito minimo previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233.
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (Art. 1 commi 273-276)
Il comma 273 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l’anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l’anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l’anno 2029 e di 8.840, 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.
Il comma 274 accantona una quota delle risorse incrementali di cui al comma precedente, pari a 883 milioni di euro per l’anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l’anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.
Il comma 275 destina una quota delle risorse incrementali di cui al comma 273, pari a 773,9 milioni di euro per l’anno 2026 (928 milioni nel testo iniziale), a 340,9 milioni di euro per l’anno 2027 (478 milioni nel testo iniziale) e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (528 milioni nel testo iniziale), all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.
Premi di produttività e partecipazione agli utili (Art. 1, comma 385)
Per i premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili d’impresa corrisposti nel 2025, 2026 e 2027, si conferma la riduzione transitoria dell’aliquota dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, abbassata da 10 a 5 punti percentuali.
Fringe benefits per neo-assunti (Art. 1, commi 386-389)
Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025. L’esenzione riguarda le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione di immobili locati dai dipendenti neo-assunti. Questi importi non concorreranno alla formazione del reddito ai fini fiscali per i primi due anni di assunzione, entro un limite complessivo di 5.000 euro annui. La misura è riservata ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente l’assunzione, che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km rispetto alla precedente residenza per raggiungere la nuova sede lavorativa.
Fringe benefits (Art. 1, commi 390-391)
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 si conferma il regime transitorio più favorevole in materia di fringe benefits introdotto nel 2024. In deroga al TUIR, non concorrono alla formazione del reddito beni e servizi fino a un valore complessivo di 1.000 euro annui, inclusi i rimborsi per utenze domestiche, affitto o interessi sul mutuo per l’abitazione principale. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, inclusi figli nati fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati o affidati.
Detassazione straordinari e lavoro notturno (Art. 1, commi 396-398)
Dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, al fine di supportare l’occupazione nei settori turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale del 15% sulle retribuzioni lorde relative a lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riservato ai lavoratori dipendenti privati con redditi da lavoro inferiori a 40.000 euro nel 2024, previa richiesta.
Incentivi fiscali per nuove assunzioni (Art. 1, commi 399-400)
È prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la maggiorazione del costo deducibile del personale del 20% per nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali rispetto all’anno precedente. La deduzione è elevata al 30% per l’assunzione di categorie svantaggiate, quali disabili, giovani under 30, madri con almeno due figli, donne vittime di violenza e ex beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
Cessazione della Decontribuzione SUD (Art. 1, commi 404, 405, 425, 426)
La misura della Decontribuzione SUD, attiva dal 2021, cesserà di avere effetto il 31 dicembre 2024, in conformità alla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea. Al fine di preservare i livelli occupazionali nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, vengono introdotti due nuovi esoneri contributivi, uno destinato alle piccole e medie imprese (PMI) fino a 250 dipendenti e l’altro rivolto alle grandi imprese con organici superiori a 250 unità.
Nuovo esonero contributivo per le PMI del Mezzogiorno (Art. 1, commi da 406 a 412)
L’esonero è concesso ai datori di lavoro privati con sede nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, rientranti nella definizione comunitaria di micro, piccola o media impresa con organici non superiori a 250 dipendenti. Escludendo i premi e i contributi INAIL, e mantenendo invariata l’aliquota per le prestazioni pensionistiche, l’esonero contributivo è articolato come segue:
- Anno 2025: 25% dei contributi previdenziali complessivi, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024.
- Anno 2026: 20% dei contributi, con un massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2025.
- Anno 2027: 20% dei contributi, con un massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2026.
- Anno 2028: 20% dei contributi, con un massimo di 100 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2027.
- Anno 2029: 15% dei contributi, con un massimo di 75 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2028.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, gli enti pubblici economici, gli ex enti pubblici privatizzati anche se a capitale interamente pubblico, le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato e le aziende speciali, incluse quelle costituite in consorzio. L’accesso all’esonero è subordinato al rispetto delle condizioni generali in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015), al possesso del DURC, al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, L. 296/2006) e agli obblighi di assunzione di soggetti disabili (L. 68/1999). L’esonero non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa vigente per autoimpiego, assunzioni di giovani under 35, assunzioni in aree ZES del Mezzogiorno o assunzioni di donne svantaggiate ai sensi del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024.
Nuovo esonero contributivo per le grandi imprese del Mezzogiorno (Art. 1, commi da 413 a 426)
Per i datori di lavoro con organici superiori a 250 dipendenti, non rientranti nella definizione comunitaria di micro, piccole o medie imprese, è previsto un esonero contributivo sui lavoratori assunti a tempo indeterminato. Tale esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, ed è condizionato alla realizzazione, al 31 dicembre di ciascun anno, di un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente.
L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e rimane sospesa fino all’adozione della relativa decisione. Per quanto non diversamente specificato, la disciplina di questo esonero ricalca quella prevista per le PMI ai commi da 406 a 412.
IRES premiale (Art. 1, commi da 436 a 444)
In via sperimentale, per il solo periodo d’imposta 2025, è prevista l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata pari al 20%, in luogo di quella ordinaria del 24%. Tale aliquota ridotta è riconosciuta alle imprese che destinano l’80% degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 a riserve non distribuibili e reinvestono un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati nell’acquisto di beni strumentali finalizzati alla Transizione 4.0 e 5.0.
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- mantenimento dei livelli occupazionali in termini di unità lavorative per anno (ULA), in linea con la media del triennio precedente, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
- incremento occupazionale, mediante nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato, pari almeno all’1% del numero medio di dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, per almeno un’unità lavorativa.
- esclusione dal ricorso alla cassa integrazione nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e in quello successivo, salvo che si tratti di cassa integrazione ordinaria (art. 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 148/2015).
Fondo per la partecipazione dei lavoratori (Art. 1, comma 457)
Viene istituito il Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026.
Il comma 565 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l’anno 2025, di 189 milioni di euro per l’anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Il comma 566 interviene alle lettere a) e b), sul Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione di 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche a fornire un contributo all’avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Ai fini dell’assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell’area ove realizzare i medesimi interventi. Statuisce, infine, che la valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell’istruzione e del merito ai cui componenti non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità.
Il comma 567 incrementa la dotazione dell’organico dell’autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2025 2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. La copertura è individuata quanto a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l’anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
I commi 568 e 569 autorizzano il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali. Alla copertura si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l’anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019; quanto a euro 4.832.194 per l’anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica; e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall’anno 2028, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997.
Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1 commi 572-574)
Il comma 572 dispone l’estensione in via permanente, non più per il solo 2023 – come stabilito dalla legislazione vigente – della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l’importo stabilendo d’ora innanzi che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
Il comma 573 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 sia pertanto incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.