Nota informativa
Con riferimento alla partecipazione della Confsal, in data 15/11/18, alla riunione della Commissione suddetta e a seguito del notiziario n. 26, in tema, inviato da questo ufficio alle Federazioni il 18 giugno u.s., si notifica la seguente nota, di particolare attualità, presentata nella Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo.
I temi della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non si esauriscono all’interno del decreto legislativo n. 81 del 2008, in quanto lo sviluppo del quadro normativo, a diversi livelli, tiene spesso conto degli aspetti connessi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tale percorso richiede un’attenzione costante da parte dei diversi attori che, seppure da prospettive e con responsabilità diverse, concorrono a garantire un insieme di tutele adeguate alla complessità e all’evoluzione del nostro tessuto produttivo e occupazionale.
Anche per tali aspetti, la Commissione consultiva auspica il necessario coinvolgimento con le modalità ritenute opportune in relazione all’elaborazione di singole misure e che sia garantito l’aggiornamento sull’iter di attuazione.
Preliminarmente la Commissione evidenzia l’utilità di definire modelli, per quanto possibile semplificati, per rendere maggiormente applicabile ed efficace la legislazione nei confronti della moltitudine di micro e piccole imprese italiane. In tal senso la semplificazione non deve essere intesa come deregolamentazione, ma piuttosto come attenzione costante a definire un complesso di disposizioni che tengano conto della peculiarità dei settori e delle diverse dinamiche organizzative e produttive.
In relazione alle differenti fonti di finanziamento e ai contributi pubblici attualmente previsti per sostenete attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza, la Commissione auspica che si possano individuare soluzioni normative e amministrative che consentano di semplificare e velocizzare le procedure per l’attribuzione delle risorse, valorizzando la qualità e l’efficacia degli interventi proposti. Allo stesso modo la Commissione ritiene che vadano individuati e promossi adeguati sistemi di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli interventi incentivati, rendendo disponibili i relativi risultati.
In relazione alle differenti fonti di finanziamento e ai contributi pubblici attualmente previsti per sostenete attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza, la Commissione auspica che si possano individuare soluzioni normative e amministrative che consentano di semplificare e velocizzare le procedure per l’attribuzione delle risorse, valorizzando la qualità e l’efficacia degli interventi proposti. Allo stesso modo la Commissione ritiene che vadano individuati e promossi adeguati sistemi di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli interventi incentivati, rendendo disponibili i relativi risultati.
In attuazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico di confronto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi, per la predisposizione di un decreto per la individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 alle quali è vietato adibire minori di anni diciotto. All’esito di tali incontri è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale.
Si vuole in questo modo rafforzare la consapevolezza sui temi della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da parte degli studenti impegnati nei percorsi di transizione dalla scuola al lavoro. La Commissione consultiva non è stata coinvolta nella fase di elaborazione.
Per quanto riguarda la promozione dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla vigente normativa ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 è stata rappresentata la necessità di procedere ad una revisione dei relativi Accordi sanciti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006; Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016), al fine di rendere uniforme la relativa disciplina, anche con riferimento ai criteri di qualificazione del formatore.
Per quanto attiene alla costante evoluzione dei modelli organizzativi e al loro impatto sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nei diversi contesti produttivi, va richiamata la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“. In particolare, le disposizioni contenute al Capo II della nuova legge introducono, per la prima volta in un provvedimento normativo, principi cui ispirare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa “fuori dei locali aziendali”, al fine di incrementare la competitività in un contesto di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale provvedimento, adottato al termine di un attento esame parlamentare, introduce nel nostro ordinamento alcuni principi in materia di tutela della salute e sicurezza finora presenti solo nell’ambito della contrattazione collettiva di alcuni settori interessati dall’uso delle nuove tecnologie (ad esempio il settore delle telecomunicazioni).
A tale proposito, le disposizioni contenute nella legge n. 81 del 2017 prevedono, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, la consegna annuale da parte del datore di lavoro al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne l’assunzione di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte di lavoratori adibiti ad alcune mansioni ritenute maggiormente rischiose, si ritiene necessario rivedere l’attuale normativa e gli accordi attuativi, con l’obiettivo di superare le criticità e le disomogeneità esistenti.
Volendo invece considerare la dimensione sovranazionale, merita di essere richiamato il processo normativo dell’Unione Europea, da sempre particolarmente attenta ai temi della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Di particolare interesse sono, allo stato, i lavori coordinati dalla Commissione europea per l’aggiornamento della direttiva europea n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. L’obiettivo della Commissione europea è quello di procedere ad un aggiornamento del quadro normativo che, con particolare riferimento alle sostanze cancerogene e mutagene, possa tenere adeguatamente conto dei rischi derivanti dalla esposizione nel corso di nuove lavorazioni e processi produttivi sulla base delle più recenti evidenze scientifiche. In particolare saranno individuati nuovi valori limite di esposizione professionale ad alcune sostanze, al fine di assicurare una tutela adeguata alla popolazione lavorativa dell’Unione”